La copertura assicurativa dei mezzi da lavoro (muletti, mezzi agricoli e da cantiere in genere) pone sempre dei problemi interpretativi in merito alla validità o meno dell’assicurazione della responsabilità civile da circolazione.
Ci spieghiamo meglio facendo degli esempi.
Poniamo l’ipotesi di un danno causato da un mezzo da cantiere, che opera in area delimitata, durante uno scavo su strada aperta al pubblico passaggio: nell’azionare il braccio meccanico l’addetto urta una vettura in transito.
Quale polizza risponde? Quella della circolazione o la responsabilità civile verso terzi dell’impresa?
Difficile rispondere: dipende da dove avviene il sinistro, in quale Paese dell’Unione Europea.
La norma dell’Unione Europea che regolamenta l’assicurazione della circolazione dei mezzi (direttiva 72/166 /EEC del 24/4/72 oggi confluita nella direttiva comunitaria 2009/103) scritta in inglese nel testo originario, riporta all’articolo 3 il termine “use” che letteralmente significa “uso e/o utilizzo” … del veicolo.
Ma, nel recepire la norma, ogni Paese dell’Unione ha tradotto “liberamente” il termine “use”, ragione per cui in alcuni stati il termine è stato tradotto con “utilizzo” mentre in altri (e tra questi l’Italia) con il termine “circolazione”.
La differenza non è da poco e non occorre essere laureati in legge per comprenderne le differenze: “utilizzo” non è limitativo come “circolazione”.
Per tornare all’esempio di cui sopra, se il sinistro fosse avvenuto in Italia la compagnia assicuratrice della responsabilità civile da circolazione avrebbe certamente respinto le richieste di indennizzo del danneggiato.
Un altro esempio potrebbe essere quello di un autocarro con montacarichi (quelli che si usano per trasportare ai piani alti i mobili durante i traslochi) azionato all’interno di un cortile condominiale non aperto al pubblico o su una pubblica via.
Il danno a terzi verrebbe indennizzato unicamente se il sinistro fosse avvenuto in Francia per esempio, che ha tradotto il termine inglese “use” con il transalpino “utilizzo.
A quale riflessione ci porta quello che avete appena letto?
Affidarsi ad un professionista dell’assicurazione, che conosce bene queste norme e che sa consigliare l’assicurato sulla miglior copertura assicurativa esistente, non ha nulla a che vedere con polizze comprate da un comparatore, da un sito internet o da un cane parlante.
Pensaci la prossima volta che ti sembra di pagare “troppo” la buona consulenza del tuo assicuratore.