Non la pensa così la II Sezione Civile della Corte d’Appello di Milano che nella sentenza del 3 marzo 2016, ha riconosciuto una responsabilità concorsuale per il pedone rimasto coinvolto in un incidente a causa di una sua violazione del Codice della Strada.
Infatti, l’articolo 190 del C.d.S., che è dedicato interamente alle regole di circolazione per i pedoni, al primo comma recita: “… i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti …”.
Nel caso preso in esame dalla Corte d’Appello di Milano un pedone stava percorrendo il bordo della carreggiata sprovvisto di marciapiede quando è stato investito da una autovettura; sul lato opposto della careggiata il marciapiede però c’era e, per norma del CdS, di questo si sarebbe dovuto servire il pedone.
Alle obiezioni dell’suo avvocato che faceva rilevare come la strada fosse sprovvista di strisce pedonali per l’attraversamento, i Giudici hanno ricordato che il comma successivo dello stesso articolo prevede che i pedoni possano attraversare una strada senza utilizzare strisce pedonali o sotto/sovrappassi, quando questi siano distanti oltre 100 metri dal luogo dell’attraversamento.
La responsabilità posta a carico del pedone è stata valutata dai giudici solo in un 20% a causa della condotta pericolosa dell’investitore che guidava la sua vettura ad alta velocità ed in stato di ebbrezza.
Ma se il conducente dell’auto si fosse attenuto ad una guida prudente e non avesse violato anche lui un paio di norme del CdS, come sarebbe andata a finire per il pedone?
Non lo sappiamo, ma sicuramente le responsabilità a carico dei due soggetti sarebbero state redistribuite in modo diverso.
Anche in questo caso, un bravo e costoso avvocato, fa la differenza.
Un altro esempio di utilità della polizza Tutela Legale. Pensaci!