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Assicurazioni auto, moto & co

Assicurazione auto e assicurazione moto

L’assicurazione obbligatoria sui mezzi a motore è stata emanata nel 1969 ed è entrata in vigore il 10 giugno 1971.

Gli italiani l’hanno sempre vissuta male: una tassa, un male obbligatorio, un qualcosa su cui investire il meno possibile “… tanto le polizze sono tutte uguali…”

Non è così.

La conseguenza è una continua ricerca del prezzo più basso senza dare importanza ai contenuti del contratto che si va a sottoscrivere.

Una visione profondamente sbagliata, soprattutto perché con quella polizza non assicuriamo solo i danni che alla guida del mezzo a motore possiamo causare a terzi, ma anche qualche decina di migliaia di euro di sudati risparmi.

E allora imperativo è: conciliare un buon prodotto … pagando il giusto.

rc obbligatoria

R.C. obbligatoria

Serve per risarcire il terzo in caso di danno.

Vero fino a qualche anno fa, ma oggi non è più così: infatti la compagnia di colui che nell’incidente non ha responsabilità, indennizza (per conto della compagnia di chi il sinistro lo ha causato) i danni subiti dal proprio cliente.

E allora sorge spontanea una prima considerazione: è meglio assicurarsi con una compagnia che, in caso di incidente, non tirerà per le lunghe, che magari abbia una propria rete di carrozzerie convenzionate, che fornisca una vettura sostitutiva per il tempo necessario alla riparazione. Insomma, che fornisca anche servizi aggiuntivi oltre a pagare la riparazione del mezzo rimasto danneggiato.

Altra cosa importante: le polizze non sono tutte uguali.

Non lo sono più da qualche decennio, cioè da quando le tariffe e le clausole dei contratti R.C. Auto sono state liberalizzate.

E allora, altra riflessione, se le condizioni possono essere diverse … anche i prezzi possono esserlo.

Al ristorante posso scegliere tra un brodo caldo o un menù con quattro portate: è chiaro che il conto sarà diverso … anche se il brodo era squisito.

Il prezzo è l’ultimo dei problemi.

Importante è che la compagnia sia solida, che paghi i sinistri (quando ti succederanno), che le esclusioni siano ben chiare, che le motivazioni di rivalsa della compagnia siano derogabili (per tasso alcolemico elevato, patente scaduta, trasporto difforme da quello previsto dalla carta di circolazione, etc.).

Infatti, alla compagnia spetta l’azione di rivalsa in pochi casi ma, guarda caso, i più costosi.

Ipotizziamo che il conducente di una autovettura assicurata con il “fai da te” in internet (attirato dalla falsa promessa che sarebbe potuto andare in vacanza con i soldi risparmiati sull’assicurazione) investa un pedone che sta regolarmente attraversando sulle strisce pedonali, che il conducente abbia alzato un po’ il gomito o sia sotto l’effetto di sostanze psicotrope: la compagnia indennizzerà il danno subito dal pedone e poi, in virtù di una norma contenuta nel codice civile, agirà in rivalsa nei confronti del responsabile del sinistro, facendosi rimborsare tutto ciò che nel frattempo avrà indennizzato.

Perché?

Perché le polizze R.C. Auto prevedono esplicitamente alcuni casi che generano automaticamente la richiesta di rivalsa. Tra questi, la guida in stato di abbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, la guida con patente scaduta, il trasporto di un numero di persone maggiore di quello previsto dalla carta di circolazione.

E allora: meglio affidarsi ad un professionista che queste cose le conosce, te le spiega e ti mette al riparo da pericolose situazioni, o cullarsi nell’illusione di aver fatto una furbata?

tutela legale

Tutela Legale

Nella sezione R.C. Auto abbiamo detto che il danno da circolazione, dopo le modifiche introdotte dalle norme sull’indennizzo diretto, viene pagato dal proprio assicuratore.

Questa affermazione e vera nella stragrande maggioranza degli incidenti stradali anche comportanti lesioni di piccole entità. Quando invece le lesioni sono importanti, sarà la compagnia del responsabile dell’incidente a dover liquidare direttamente l’infortunato.

Questa è una di quelle tipologie di danno che hanno la necessità di essere ben supportate da visite medico legali, accertamenti, perizie cinematiche e conoscenze di norme, leggi e decreti.

Vi e poi tutta la parte penale nella quale può incorrere il conducente che abbia causato lesioni o il decesso di un terzo. Qualche anno fa nel codice di procedura penale sono stati introdotti due nuovi articoli: il 589 bis (omicidio stradale) e il 590 bis (lesioni personali gravi o gravissime).Questi due nuovi articoli del Codice di Procedura Penale hanno anche introdotto nuove pene e aggravanti ai suddetti reati.

Oggi, chi venga ritenuto colpevole di omicidio stradale, può incorrere in una serie di aggravanti che possono fare aumentare la pena fino a superare i 20 anni di reclusione.

Avere un buon legale, sia che si tratti di una causa civile, sia che si tratti di difendersi da un’accusa di omicidio o di lesioni stradali gravi, fa la differenza.

Ma, si sa, i bravi avvocati costano.

A questi costi si può ovviare con la sottoscrizione di una polizza tutela legale da circolazione.

 

assicuriamo il bene

Assicuriamo il bene

I veicoli al giorno d’oggi sono piccoli gioiellini di tecnologia, sofisticati, costosi.

Alla tradizionale e più diffusa garanzia incendio e furto si possono affiancare: atti vandalici e dolosi, eventi naturali, urto con animali, indennizzo dei danni propri (nelle varie forme disponibili) cristalli, assistenza, infortuni del conducente … e tante altre garanzie da scegliere in funzione dell’utilizzo che ognuno di noi fa della propria auto.

Sempre più spesso sono gli stessi concessionari ad offrire queste coperture assicurative: polizze standard che prevedono franchigie e scoperti non negoziabili, non eliminabili.

Certo, in virtù di accordi particolari, clausole limitative, franchigie elevate, il costo delle garanzie accessorie potrebbe risultare inferiore a quello praticato da un qualunque intermediario ma, sei certo che sia del tutto vero?

Quanto ti ha fatto risparmiare il concessionario, ma quanto ti costerà in indennizzo non percepito a seguito della applicazione di franchigie e scoperti, in caso di furto, evento atmosferico, grandine, atto vandalico?

Informati: forse è meglio.

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