Documento contenente i criteri per la definizione dei meccanismi e presidi di distribuzione dei prodotti assicurativi da parte della Consulenze Assicurative srl
Ai sensi dell’art. 121-bis del D. Lgs. 209/2005 nonché dell’art. 10 del Regolamento Delegato UE n. 2358/20
- Introduzione e principi generali, quadro normativo e di riferimento
Il presente documento sui meccanismi di distribuzione del
prodotto (per sintesi definito “Politica POG”
dell’intermediario)
è adottato dalla Consulenze Assicurative srl (di seguito il “Broker”) e
ha l’obiettivo di definire apposite misure e procedure per ottenere dalle
imprese assicurative
con le quali il Broker ha una lettera di collaborazione per la
distribuzione di prodotti assicurativi (di seguito, “Prodotto” o, al
plurale, “Prodotti”) tutte le informazioni riguardanti i prodotti
assicurativi oggetto di tale attività di distribuzione.
La presente Politica POG è redatta in base a quanto
previsto dall’art. 25 della Direttiva 2016/97/UE sulla distribuzione
assicurativa (di seguito, “IDD”), così come attuato dal Regolamento Delegato (UE)
2358/2017 (di seguito, “Regolamento Delegato
POG”), direttamente applicabile
nell’ordinamento italiano.
In base a tale normativa:
- le Imprese di assicurazione hanno l’obbligo di elaborare e attuare un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo e per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o distribuito ai clienti a partire dal 1° ottobre 2018. Tale processo di approvazione, denominato Product Oversight and Governance (“POG”), deve essere proporzionato e adeguato alla natura dei prodotti distribuiti ed è sottoposto a regolare riesame da parte della compagnia/produttore;
- i distributori assicurativi quali i Broker devono essere informati in merito al processo POG di ciascuna compagnia con la quale esiste accordo di collaborazione e adottare misure e procedure tali da ottenere dalle compagnie tutte le informazioni appropriate sulle principali caratteristiche del prodotto assicurativo che il Broker intende offrire ai clienti, il relativo processo di approvazione, il mercato di riferimento, i rischi e i costi, anche impliciti, e la strategia distributiva (inclusa ogni circostanza che possa causare un conflitto di interesse a danno del cliente), nonché ogni altra informazione utile a individuare i clienti per i quali il prodotto è stato ideato e/o i gruppi di clienti per i quali il prodotto risulti generalmente non compatibile.
Finalità principale delle predette previsioni
è quella di consentire al
Broker di esercitare l’attività di distribuzione nel miglior
interesse del cliente.
A livello nazionale, i requisiti POG sono disciplinati:
- dall’art. 30-decies del D. Lgs. 209/2005 (Codice
delle Assicurazioni Private, di seguito “CAP”) per
i soggetti che realizzano prodotti assicurativi (imprese di assicurazione); - dall’art. 121-bis del CAP per i soggetti che
distribuiscono prodotti assicurativi.
A tale riguardo il Broker fa
riferimento anche al Regolamento Ivass n. 40/18 e alle istruzioni fornite da
IVASS con Lettera al mercato del 4 settembre 2017.
Il Broker prende atto che le imprese di assicurazione, per ogni
prodotto ideato e immesso sul mercato a partire dal 1° ottobre 2018 o sostanzialmente
modificato a partire da tale data, hanno l’obbligo di individuare un mercato di
riferimento (di seguito “Target Market”) composto da un gruppo/i di clienti che abbiano i
medesimi interessi, obiettivi e caratteristiche. Al contempo, per ogni prodotto
devono essere individuate le categorie di clienti per i quali il prodotto non è
generalmente adeguato (di seguito “Target Market Negativo”). Compito del Broker è, ove
necessario, chiedere, ricevere, comprendere e fare proprie tutte le
informazioni necessarie per conoscere le caratteristiche dei prodotti
assicurativi che intende offrire ai clienti. La
Consulenze Assicurative srl distribuisce i prodotti
delle Compagnie e non distribuisce prodotti realizzati in proprio.
I presidi e le previsioni di cui al presente Documento dovranno essere osservati ed attuati anche nell’ambito degli accordi di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22 del DL n. 179/2012 (“accordi di libera collaborazione orizzontali”), nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni di cui ai paragrafi seguenti, nonché declinati a seconda dei differenti schemi contrattuali/modelli di collaborazione e accordi nel concreto definiti (secondo gli schemi B con A, A con B, B con B, etc)
2. Finalità dei meccanismi di distribuzione e ambito operatività
Al momento dell’approvazione dei criteri di cui al presente Documento, il Broker ha in corso lettere di
collaborazione con le seguenti imprese di assicurazione (di seguito le
“Compagnie”):
- AVIVA
ITALIA S.p.a. - AVIVA LIFE S.p.a.
- GENIALLOYD S.p.a.
- TUA Assicurazioni S.p.a.
- UNIPOLSAI
S.p.a. - CATTOLICA
ASSICURAZIONI S.p.a. - UCA
S.p.a. - RBM
SALUTE S.p.a. - LINEAR
SPA - MET
LIFE
oltre a lettere di
libera collaborazione di cui all’art. 22 del DL n.
179/2012
I meccanismi di distribuzione di cui alla
presente Politica POG regolano le modalità attraverso le quali il Broker dovrà ricevere le informazioni dalle Compagnie, sulla
base delle indicazioni impartite da queste ultime in conformità alle rispettive
politiche adottate al fine di:
- comprendere le caratteristiche tecniche e
giuridiche dei Prodotti; - ricevere le informazioni rilevanti sul
processo di approvazione
realizzato dalle Compagnie per ciascun Prodotto; - ricevere le specifiche riguardanti il Target
Market individuato, nonché il Target Market negativo; - comprendere il livello di complessità e i
rischi legati a ciascun Prodotto; - essere informato sulla struttura dei costi,
anche impliciti, gravanti sui Prodotti; - definire e applicare la propria strategia
distributiva; - conoscere la politica distributiva
dell’Intermediario di primo livello in caso di libera collaborazione
orizzontale.
Il Broker, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 10, par. 2 del
Regolamento Delegato POG nonché dall’Allegato 2 alla Lettera al mercato IVASS,
definisce i propri meccanismi di distribuzione dei Prodotti, previa
acquisizione delle necessarie informazioni sui Prodotti medesimi, allo scopo
di:
- prevenire o ridurre pregiudizi ai clienti;
- supportare una corretta gestione dei
conflitti di interesse; - garantire che siano debitamente tenuti in considerazione
interessi, obiettivi e caratteristiche dei clienti.
Analoghi obiettivi andranno perseguiti anche nell’ambito
degli accordi di libera collaborazione, a seconda degli inquadramenti
contrattuali di volta in volta adottati nei casi concreti.
A tal fine il Broker:
- non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo, che potrebbero incentivare esso stesso o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo, nel caso in cui tale distributore possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del contraente;
- per far sì che i Prodotti siano coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale dei contraenti/assicurati in base alle informazioni da questi ottenute, Il Broker si avvarrà delle indicazioni di volta in volta indicate dalle Compagnie nella fase precontrattuale per l’acquisizione delle informazioni strettamente necessarie e pertinenti in relazione alla tipologia di contratto offerto;
- laddove, in deroga al punto precedente e con carattere di eccezionalità, ravvisi l’opportunità di offrire il Prodotto fuori dal Target Market, lo farà motivatamente e nel rispetto delle regole di comportamento verso il Cliente;
- qualora acquisisca la consapevolezza del fatto che un prodotto non sia in linea con gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento individuato o del fatto che altre circostanze legate al prodotto possano arrecare danno al Cliente, informerà prontamente il soggetto che realizza prodotti assicurativi (laddove non si tratti di singoli casi ma di un numero significativo tale da giustificare una variazione del Target Market) e, se del caso, ne chiederà deroghe in fase assuntiva (es. appendici di rettifica o precisazione nei rami DANNI) oppure modificherà la propria strategia di distribuzione per quel prodotto assicurativo;
- osserva le disposizioni del CAP e di IVASS in tema di conflitti di interesse, operando nell’interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili.
3. Strategia distributiva
Per ogni prodotto distribuito il Broker adotta una propria specifica strategia distributiva individuata sulla base della tipologia di Prodotto offerto e del Target Market individuato.
La strategia distributiva del Broker è per lo più in linea con quella consigliata dalle
Compagnie al momento della prima immissione sul
mercato del Prodotto e nelle fasi successive, ove la Compagnie riesaminino e modifichino la propria strategia distributiva, salvo quanto previsto
ai punti c) e d) del capitolo precedente. Salvo diversa specifica indicazione
la strategia distributiva del Broker rispetto ai singoli
prodotti distribuiti sarà conforme a quella definita dal rispettivo Produttore.
In ogni caso la strategia distributiva è diretta a
soddisfare in maniera piena e corretta gli interessi, gli obiettivi e le esigenze
assicurative della clientela, evitare pregiudizi ai clienti, tenendo in
considerazione le caratteristiche di ciascun cliente.
A tal fine il Broker e/o i
propri collaboratori raccoglieranno preventivamente dal Cliente le informazioni
necessarie a identificarne sia le esigenze sia il Target Market cui appartiene,
al fine di proporre i prodotti coerenti con tali caratteristiche; laddove si
arrivasse a finalizzare una vendita di un prodotto al di fuori del Target
Market individuato oppure il Cliente si rifiutasse di fornire una o più
informazioni necessarie a verificare la sua collocazione, si chiederà allo
stesso di firmare apposita dichiarazione contenente la specifica avvertenza che
viene in tal modo pregiudicata la capacità di individuare il contratto coerente
con le esigenze del contraente.
In ogni caso al Cliente prima della conclusione di qualunque contratto verrà fornita l’intera documentazione precontrattuale così come disciplinato dalla normativa vigente e dai regolamenti IVASS
4. Revisione dei meccanismi di distribuzione
Il Broker rivede periodicamente i propri meccanismi di
distribuzione del prodotto e la propria strategia distributiva per garantire
che gli stessi siano sempre validi e aggiornati e, in particolare, in
concomitanza con i seguenti eventi:
- modifiche normative rilevanti o emanazione di
orientamenti / linee guida da parte delle Autorità di vigilanza; - modifica degli accordi con le Compagnie o
degli accordi di libera collaborazione che abbiano diretta incidenza sulla
presente Politica POG e i meccanismi di distribuzione ivi contenuti; - modifica del Target Market per uno o più
Prodotti; - modifica della strategia distributiva da
parte delle Compagnie.
I meccanismi di distribuzione sono oggetto di revisione regolare almeno annuale da parte del Broker, tenendo conto della dimensione, della portata e della complessità dei diversi Prodotti interessati.
5. Informazioni da trasmettere al produttore
Ai fini di agevolare l’attività di
monitoraggio dei Prodotti a cui sono tenute le Compagnie, il Broker trasmette su richiesta di queste le informazioni
strettamente necessarie alla valutazione della rispondenza alla normativa del
singolo specifico prodotto. In ogni caso il Broker informerà
senza indugio le Compagnie laddove rilevi che il/i prodotto/i non risponda/no
più agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del Target Market o
se emergano circostanze relative al Prodotto che aggravino il rischio di
pregiudizio ai danni del cliente e/o in relazione a circostanze od elementi
che, ad avviso del
Broker, siano rilevanti per la corretta tutela
della clientela.
Per quanto riguarda gli accordi di libera collaborazione orizzontale sarà cura del Broker trasmettere all’Intermediario collaboratore/proponente i contenuti delle disposizioni relative alla distribuzione dello specifico Prodotto distribuito. Ove ne ricorra la fattispecie, il Broker provvederà altresì a raccogliere dall’Intermediario collaboratore/proponente le informazioni necessarie ai fini dell’espletamento delle attività di monitoraggio. In altro caso, il Broker richiederà all’Intermediario collaboratore/emittente i contenuti delle disposizioni relative alla distribuzione del singolo Prodotto distribuito. Il Broker si atterrà ad analoghe previsioni – in quanto applicabili al caso concreto – laddove gli obblighi predetti, nell’ambito degli accordi di collaborazione effettivamente stipulati, ricadano in tutto o in parte sul Broker stes
6. Valutazione delle richieste ed esigenze della clientela
In base a quanto previsto dall’art. 119-ter
del CAP e per le finalità di cui al precedente art. 2, il Broker, tramite i propri collaboratori e/o dipendenti, è tenuto
a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di
copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato. A tal
fine, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista,
direttamente il contratto, specificano le richieste e le esigenze del
contraente, basandosi sulle informazioni ottenute.
La valutazione delle richieste ed esigenze
del contraente comprende le notizie riguardanti le caratteristiche personali ed
esigenze assicurative del contraente o dell’assicurato, con specifico
riferimento alle informazioni necessarie a identificare il Target Market cui
appartiene. La specificazione delle richieste ed esigenze del contraente sarà
riportata in un apposito questionario, che, per ciascun prodotto distribuito
verrà conservato dal
Broker.
Il
Broker richiede alle Compagnie, laddove non le avesse ricevute, quali siano le informazioni
strettamente necessarie a definire il Target Market in relazione alla tipologia di contratto offerto.
Fermo restando l’obbligo in capo
all’intermediario che entra in contatto con il cliente di valutare le richieste
e le esigenze di quest’ultimo, il Broker rispetterà i principi
sopra indicati anche nell’ambito degli accordi di libera collaborazione
orizzontale, in quanto ricadano in tutto o in parte sul Broker stesso.
Sulla base delle informazioni raccolte, il Broker, tramite i suoi collaboratori e/o dipendenti, tenuto conto
della tipologia di contraente e della natura e complessità del prodotto
offerto, fornisce al contraente medesimo, in forma chiara e comprensibile,
informazioni oggettive sul prodotto assicurativo, illustrandone le
caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura ed ogni altro
elemento utile a consentire al contraente di assumere una decisione informata.
Il Broker, i suoi collaboratori e/o dipendenti che ricevano proposte assicurative e previdenziali/polizze non coerenti con le richieste ed esigenze del contraente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario. In tal caso, il Broker conserva traccia delle proposte assicurative/polizze risultate non coerenti con le richieste ed esigenze del contraente.7Informazioni ai collaboratori del Broker e formazio
7. Informazioni ai collaboratori del Broker e formazione
Il
Broker provvede a fornire, in maniera chiara,
precisa e tempestiva, ai propri dipendenti e/o incaricati e/o collaboratori un
documento contenente la presente Politica o altro documento equivalente
riportante le informazioni rilevanti contenute nella presente Politica.
Il
Broker provvede, inoltre, a trasmettere alla rete
degli intermediari di cui si avvale in base ad accordi di collaborazione
orizzontale tutte le informazioni ricevute aventi ad oggetto le caratteristiche
dei Prodotti, il target market individuato, il target market negativo e la
strategia di distribuzione suggerita.
Il
Broker si assicura che la propria rete
distributiva:
- sia a conoscenza e rispetti la strategia
distributiva adottata con riferimento a ciascun Prodotto; - conosca e applichi le informazioni rilevanti
sui Prodotti e ogni altra informazione a tutela della clientela di cui alla
presente Politica; - conosca e applichi le istruzioni delle
Compagnie mandanti o, laddove discordanti, quelle del Broker.
Il Broker curerà, attraverso apposite sessioni formative e informative – che abbiano i requisiti di cui alla regolamentazione di settore di volta in volta applicabile – che tutta la propria rete distributiva riceva regolare formazione e aggiornamento professionale.
8. Conservazione dei documenti
Il Broker documenta tutti i presìdi e i meccanismi adottati in materia di governo e controllo del prodotto al fine di realizzare efficacemente lo scambio informativo con le Compagnie. La suddetta documentazione è conservata, nelle modalità e nei termini previsti dall’art. 67 del Regolamento IVASS n. 40/2018, fintanto che i Prodotti oggetto della presente Politica POG restino in gestione nel portafoglio del Broker.
9. Responsabilità
Il Broker approva ed è responsabile della definizione, dell’attuazione
e della revisione della presente Politica e dei meccanismi di distribuzione del
Prodotto e verifica la conformità interna agli stessi. Il soggetto responsabile
dell’Attività di Intermediazione del Broker, iscritto alla sezione B del RUI, dovrà vigilare e verificare che i presidi di
cui alla presente Politica vengano osservati e rispettati da tutti coloro che
operano per conto del
Broker.
La redazione ed
aggiornamento del presente documento è in capo al Presidente della Società con
il supporto della funzione di Compliance.
