tel: 031242716
info@consulenzeassicurative.co.it
Specialisti Indipendenti per Professionisti e Imprese
Facebook
LinkedIn
YouTube
Instagram
Consulenze Assicurative Como
  • Home
  • Chi siamo
    • Il Risk Management
  • Perché sceglierci
  • Per PMI
  • Per Professionisti
  • Per il Privato
    • Assicurazioni per la famiglia
    • Previdenza & Investimenti
    • Assicurazioni auto, moto & co
  • Per Eventi
  • eBook
    • Imprenditori e professionisti responsabili
    • Risk Management
  • News e Video
    • News
    • Video
  • Contatti
Responsabilità civile professionisti e assicurazione: come scegliere quella giusta?

Responsabilità Civile Professionisti: ecco quando interviene e quando no la copertura assicurativa

7 Aprile 2021Consulenze assicurative, Professionisti2 commentiGuidolinGiancarlo

Responsabilità civile professionisti: non tutti conoscono la differenza tra un regime loss occurrence e un regime claims made.

Una delle problematiche più delicate da gestire nelle polizze responsabilità civile professionale, riguarda la conoscenza della clausola claims made.

Prima di andare oltre, è necessario fare un po’ di chiarezza sulla differenza esistente tra la formula assicurative claims made e quella loss occurrence.

Responsabilità civile professionisti: partiamo dalle definizioni

Se una polizza è stipulata nella formula loss occurrence (un’espressione inglese che si potrebbe tradurre con “insorgenza del danno”), affinché vi sia copertura assicurativa, è necessario che il danneggiante sia assicurato prima di commettere l’errore professionale. Sono stipulate con questa formulazione alcune polizze che assicurano la R.C Terzi, ma soprattutto le polizze incendio, furto, infortuni, malattia: in genere quelle polizze che assicurano un bene.

Claims made (un’espressione inglese che si potrebbe tradurre con “a richiesta fatta”) è uno dei due regimi a cui può essere assoggettata una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi. Con questa formulazione sono solitamente stipulate le polizze R.C. per i Professionisti. Quello che ha rilevanza nelle polizze in regime claims made, non è la data in cui il danno è stato causato, ma il “tempo in cui si manifesta”.

Con una polizza “claims made” il professionista potrebbe avere la copertura assicurativa, anche senza essere stato assicurato al momento in cui ha commesso l’errore, a condizione che si sia assicurato prima di ricevere la richiesta di risarcimento danni.

In sostanza, con il regime claims made si stabilisce che un evento:

  • si traduce in sinistro con la formale richiesta di indennizzo pervenuta all’assicurato da parte del danneggiato;
  • viene preso in carico dalla compagnia assicuratrice che ha in vigore la polizza nel momento in cui viene formulata la richiesta di indennizzo.

La differenza tra una polizza assicurativa in regime claims made, ed una in regime loss occurrence, è immediatamente comprensibile nel caso della responsabilità professionale: tra il momento in cui il professionista commette l’errore professionale, ed il momento in cui il cliente chiede l’indennizzo dell’errore professionale commesso, può passare molto tempo.

Facciamo qualche esempio

Prendiamo un libero professionista, diciamo un commercialista.

Dopo quattro anni che è stato presentato all’Agenzia delle Entrate il modello unico del cliente/contribuente, l’Agenzia delle Entrate eleva delle contestazioni relative a dei costi erroneamente dedotti in denuncia.

Intima quindi al contribuente di integrare l’importo pagato, e aggiunge anche una sanzione pecuniaria e delle somme a titolo di interesse per ritardato pagamento.

Diciamo che il commercialista, fino a due anni prima, era assicurato con la compagnia Alfa. Poi ha disdettato la polizza e ne ha sottoscritta una nuova con la compagnia Beta. Entrambe le polizze prevedevano il regime claims made. Nella polizza stipulata con la compagnia Beta, il commercialista aveva fatto inserire, su consiglio del consulente assicurativo, una clausola di retroattività di dieci anni.

Sarà la compagnia Beta a farsi carico dell’indennizzo di questo danno, perché:

  • è la compagnia che assicura la responsabilità civile professionale del commercialista, nel momento in cui il danno si è manifestato;
  • in polizza era stata inserita la clausola di retroattività, che impone alla compagnia Beta di farsi carico di tutti i sinistri avvenuti nei 10 anni antecedenti la stipula della polizza.

Se il consulente che ha collocato la polizza con la compagnia Beta non avesse suggerito al nostro commercialista di inserire una clausola di retroattività decennale, questo sinistro sarebbe rimasto esclusivamente in carico al Professionista stesso poiché:

  • la polizza della compagnia Alfa era cessata un paio di anni prima;
  • la polizza della compagnia Beta, senza la clausola di retroattività, avrebbe avuto decorrenza dal giorno della stipula, lasciando così un pericoloso “buco” nella copertura assicurativa del Professionista.

In linea di massima, con il regime loss occurrence, vengono indennizzati i danni che si generano e che vengono denunciati nel periodo di validità dell’assicurazione

L’inserimento di una clausola rispetto all’altra nel contratto assicurativo, è un elemento determinante ai fini dell’individuazione circa la risarcibilità o meno di un dato danno e dell’impresa assicurativa che avrà l’onere della gestione del sinistro.

Responsabilità civile professionisti: sinistro o circostanza

Elemento essenziale per un corretto utilizzo di una polizza emessa in regime di claims made, è comprendere fino in fondo quando inizia e termina la garanzia assicurativa e come denunciare un “sinistro” o una “circostanza” da cui può nascere un sinistro.

In caso di un danno che si è manifestato, ovvero, che ha già avuto l’inoltro da parte del danneggiato di una formale richiesta di indennizzo, il momento della denuncia è quello, appunto, del ricevimento della richiesta danni.

In assenza dell’elemento “richiesta di indennizzo” non si ha il sinistro anche se, nella pratica, potrebbero essersi già verificati fatti che potrebbero dare origine ad un sinistro.

Facciamo un esempio.

E questa volta prendiamo in esame la responsabilità civile derivante ad un medico chirurgo che, alcune settimane/mesi dopo aver eseguito un intervento chirurgico, riceve una comunicazione, magari anche solo verbale o indiretta, che il paziente lamenta delle conseguenze causate dall’intervento cui è stato sottoposto. Non vi è ancora una vera e propria richiesta danni, ma il chirurgo non può ignorare, in questa situazione, che la lamentela del paziente potrebbe portare, anche nell’arco di alcuni anni, alla formulazione di una richiesta danni.

È un’ipotesi tutt’altro che remota, come sanno bene i medici che si sono trovati a ricevere richieste danni per eventi risalenti fino a 10 anni prima.

La conoscenza di un fatto che non ha ancora generato una richiesta di indennizzo, ma che potrebbe generarla in futuro, dalle condizioni di polizza è definita come “circostanza”.

Ma nel momento in cui il professionista è a conoscenza di una circostanza, di questa informazione cosa ne deve fare?

Il questionario

Se sei un professionista ed hai sottoscritto una polizza di responsabilità civile professionale, sai perfettamente che prima della stipula di una polizza è necessario che tu compili un questionario, rispondendo ad una serie di domande.

Sono domande finalizzate ad inquadrare correttamente il rischio; rischio inteso sia come tipologia di professione che possa generare più o meno frequentemente un sinistro (rischio oggettivo), ma anche rischio inteso come propensione dell’assicurato a causare danni (rischio soggettivo).

In fase di compilazione del questionario, debbono essere infatti dichiarati tutti i sinistri avvenuti in un arco temporale indicato sul questionario stesso, ma anche tutti i fatti noti che potrebbero generare un sinistro futuro. Questo perché altrimenti, a sensi degli articoli 1892 1893 del codice civile, questi danni verrebbero comunque esclusi in quanto fatti noti e non dichiarati.

Ma se un professionista dichiara di essere a conoscenza di circostanze che potrebbero generare un indennizzo, la compagnia escluderà la possibilità di risarcire le conseguenze di tali circostanze. Questo avviene in forza di un principio che vede la inassicurabilità di un danno certo.

Il nostro professionista, per ottemperare a un suo preciso obbligo di verità, dichiara quindi la circostanza che si tradurrà in un’esclusione di polizza.

Ci sono soluzioni?

Si, fortunatamente ci sono.

Immaginiamo che il nostro professionista abbia deciso di cambiare compagnia (che chiameremo compagnia Alfa).

Prima della scadenza del contratto della compagnia Alfa, è opportuno inviare a questa una raccomandata o una PEC con indicazione della circostanza che potrebbe generare, in un futuro più o meno prossimo, una richiesta di indennizzo.

Con la compilazione del questionario che verrà sottoposto della nuova compagnia (Beta), si potrà tranquillamente indicare l’esistenza di una circostanza, che verrà esclusa dalla nuova polizza, ma risulterà invece assicurata nella polizza della compagnia Alfa.

Questo suggerimento non deve portare però ad un uso ingiustificato della denuncia di circostanze: l’assicurato potrebbe essere tentato di denunciare fatti o semplici supposizioni estremamente vaghe e niente affatto circostanziate, con l’intento evidente di impegnare la polizza per un numero imprecisato di ipotetici sinistri.

Anche la circostanza, come la denuncia di sinistro, deve essere opportunamente documentata perché possa validamente impegnare la compagnia.

Per fare un altro esempio, un medico chirurgo che riceve un avviso di garanzia per lesioni colpose, può legittimamente dichiarare il fatto come circostanza; infatti, non si tratta ancora di un sinistro in quanto non vi è ancora stata richiesta di indennizzo, ma potrebbe diventarlo in futuro

In conclusione

La denuncia di una circostanza è uno strumento importante ed imprescindibile per una polizza di responsabilità civile professionale, ma deve essere utilizzata nel modo corretto. Affidarsi ad un consulente indipendente e specializzato in coperture assicurative per Professionisti, e affidarsi a persone professionalmente competenti, è il modo corretto per non correre rischi inutili e spendere bene i propri quattrini.

Ti interessa approfondire i contenuti di questo articolo? Contattaci

GuidolinGiancarlo
Giancarlo Guidolin, 74 anni, intermediario assicurativo da oltre mezzo secolo, ha rappresentato negli anni numerose compagnie. Nel 2013 ha fondato la Consulenze Assicurative S.r.l., società di consulenza indipendente per PMI e professionisti. Formatore in materie assicurative, impegnato nelle associazioni di categoria, di se dice "per i miei clienti, non ho mai smesso di studiare, informarmi, crescere".
Post precedente Sicurezza informatica in azienda: come difendere i computer aziendali dal rischio di hackeraggio Prossimo Post Protezione da attacchi informatici, come tutelarsi?

2 commenti. Nuovo commento

Enrico
6 Ottobre 2021 8:32

Ottimo articolo

GuidolinGiancarlo
6 Ottobre 2021 10:50

Grazie Enrico.
Il mio obiettivo è unicamente quello di diffondere la cultura assicurativa. Che non vuole dire parlare di prezzo o di sconti ma trasmettere la conoscenza per raggiungere la consapevolezza di ciò di cui una professionista, un imprenditore ha bisogno.
Sul nostro sito puoi tyrovare tanti altri articoli e spunti di riflessione.
A presto

E-book gratuito

Copertina ebook Imprenditori e professionisti responsabili, una risorsa per la propria consapevolezza.
Vai al download

Articoli recenti

  • Non autosufficienza: il rischio che cresce con la longevità.
  • Rischio da Danno Ambientale: una minaccia concreta per le imprese
  • Le polizze assicurative più strane del mondo: quando si assicurano gambe, voci e persino lingue
  • Storia delle Assicurazioni: dalle antiche civiltà al moderno sistema di protezione dei rischi
  • Assicurazione del credito: come proteggere i tuoi crediti e garantire i pagamenti

Categorie

  • Artigiani
  • Blog & news
  • Consulenze assicurative
  • Curiosità
  • Medici
  • Mondo Professioni e Imprese
  • PMI
  • Primo piano
  • Professionisti
  • Rischi Professionali e di Impresa
  • Video
  • Codice Etico
  • Lavora con noi
  • Codice Deontologico
  • Politica della Distribuzione
  • Compliance
  • Reclami
© Consulenze Assicurative Srl
Privacy Policy - Cookie Policy - Aggiorna preferenze