I nuovi reati tributari entrano a far parte dei “reati presupposto” di cui al D. Lgs 231/2001
Se non lo hai ancora fatto, è arrivato il momento di mettere mano al tuo modello di valutazione dei rischi ed al relativo sistema di controllo.
Con l’entrata in vigore della direttiva PIF (il cui acronimo significa Protezione Interessi Finanziari), il legislatore si è posto l’obiettivo di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione Europea.
La responsabilità amministrativa delle imprese viene ora estesa al reato di peculato, nonché ai reati tributari riferiti a dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, o indebita compensazione dell’IVA.
Tutto questo è previsto dal decreto legge che, recependo la Direttiva PIF di matrice Europea, ha integrato il decreto legislativo 231/2001 con l’aggiunta di nuove responsabilità; responsabilità che impongono, alle aziende che si sono già dotate di un modello organizzativo di gestione e controllo, di mettere mano a tale modello, integrandolo con la previsione dei reati introdotti, con l’obiettivo di evitare procedimenti penali, sanzioni pecuniarie e il conseguente danno reputazionale che ne deriverebbe.
Il decreto, nell’aumentare il peso di alcune sanzioni, introduce anche nuovi reati penali nel caso in cui detti reati siano commessi a danno degli interessi finanziari dell’Unione Europea.
Si, tempi duri per chi ha avuto, in passato, atteggiamenti “border line”, visto che tra i crimini previsti, e riconducibili al D. Lgs 231/2001, vi sono una serie di reati contro la Pubblica Amministrazione, la distrazione e l’indebita appropriazione di Fondi Comunitari, l’evasione di tariffe doganali (configurata come reato di contrabbando), e l’evasione dell’IVA su operazioni transfrontaliere.
Tali reati, oltre ad essere penalmente perseguibili nei confronti della persona che li ha commessi, ne prevedono l’inclusione tra i reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/2001 che ha introdotto la responsabilità amministrativa dei soggetti giuridici.
Dopo l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e del decreto fiscale 2020, ecco ora, con l’introduzione della direttiva PIF, completare il quadro delle tutele e delle nuove responsabilità.
Con il Codice della Crisi di Impresa il legislatore ha inteso porre sotto la lente di ingrandimento quegli elementi che permettano la tempestiva rilevazione di aspetti economici e finanziari, che possano accendere un campanello di allarme sulla perdita di continuità aziendale conseguente ad una crisi finanziaria ed economica; con gli altri due provvedimenti, il legislatore ha esteso la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 ai reati tributari.
Non è più rinviabile quindi predisporre o aggiornare procedure e prassi operative che, al fine di favorire i processi decisionali del management, garantiscono la correttezza delle informazioni e dei dati aziendali, che individuino i principali rischi e che definiscano ruoli, competenze e funzioni del management aziendale.
Queste nuove regole riguardano principalmente due macro categorie: le aziende in senso ampio, ed i professionisti, loro consulenti, sempre più spesso componenti dell’organismo di vigilanza delle aziende stesse.
Con riferimento alle prime – le aziende – una forma di tutela importante è costituita dalla polizza di responsabilità civile degli amministratori e dei soggetti apicali delle imprese, comunemente detta D&O.
Con riferimento ai professionisti, consulenti delle aziende stesse, è nell’ambito della polizza responsabilità civile professionale che va ricercata la tutela degli errori professionali che potrebbero commettere nell’assolvimento delle loro funzioni.
In ambedue i casi, poter disporre di coperture assicurative di tutela legale, con massimali elevati, utilizzabili sia in caso di procedimenti penali che amministrativi, potrebbe costituire un valido aiuto ad una adeguata difesa.
Oggi gestire un’azienda, per piccola che possa essere, comporta grandi rischi e responsabilità nuove.
Negli anni, sempre più norme sono state introdotte a tutela dei consumatori o del mercato, che impongono agli imprenditori la necessità di porre grande attenzione ad aspetti estranei al vero e proprio business imprenditoriale.
Ne sono un esempio la normativa sulla privacy, quella sul riciclaggio del denaro, quella sulla salute dei lavoratori e gli infortuni sul lavoro, le norme antincendio e quelle sulla conservazione degli alimenti, le problematiche legate all’ambiente.
I confini si sono allargati: oggi dobbiamo fare i conti con norme che hanno valicato i confini nazionali, che si estendono all’Europa, al continente, all’intero globo.
Per un imprenditore, riuscire a rimanere aggiornati su tutto è veramente un’impresa titanica.
Meglio quindi affidarsi ha un team di consulenti, ognuno specializzato in una specifica attività, e trasferire le responsabilità connesse ad essi.
Da un punto di vista assicurativo è venuto il momento di abbandonare il rapporto amicale con l’assicuratore di famiglia, per rivolgersi ai professionisti dell’assicurazione, che non operano in rappresentanza di un’impresa di assicurazioni, ma del cliente.
Non è una figura nuova quello del consulente assicurativo ma, troppo spesso, questa figura indipendente viene confusa con quella dell’agente di assicurazioni che, ancorché professionalmente preparato e deontologicamente corretto, rappresenta pur sempre gli interessi di una compagnia.
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