Lo scorso anno la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi, con due sentenze, sulla annosa questione del consenso informato e della responsabilità medica.
La prima riguarda l’ordinanza della Corte di Cassazione – Sezione III Civile – numero 11112/2020 commentata ampiamente dal blog giuridico Altalex.
Un paziente sottoposto a intervento chirurgico, ha inoltrato una formale richiesta di risarcimento alla struttura sanitaria ed al medico ortopedico che ha eseguito l’intervento.
La “colpa” imputata al medico, cioè la responsabilità medica, non è riferita agli esiti dell’intervento, correttamente eseguito e necessario, in base alle buone pratiche mediche, bensì alla mancata adeguata informazione al paziente in ordine alla necessaria preparazione per affrontare il periodo post-operatorio, accettandone le eventuali conseguenze e sofferenze.
Il paziente, nel richiedere i danni, contestava di non avere ricevuto le necessarie informazioni in merito alla natura dell’intervento che avrebbe subito, alle eventuali complicanze prevedibili e non prevedibili, alle alternative terapeutiche praticabili.
Il giudizio espresso dalla Suprema Corte nei confronti della Corte d’Appello, non riguardava tanto l’applicazione del principio di “colpa”, quanto alla determinazione economica del risarcimento.
Anche facendo riferimento a precedenti pronunce della Corte di Cassazione, in fase di determinazione del grado di colpa (e della conseguente valutazione dell’indennizzo) il Giudice deve valutare se il mancato consenso ha causato un “danno alla salute” o un “danno da lesione del diritto di autodeterminazione”.
La Suprema Corte ha definito quando sia applicabile l’una piuttosto che l’altra tipologia di danno. Si ha:
Il secondo caso è quello relativo la sentenza numero 17322/2020 della Corte di Cassazione – III Sezione Civile, sempre ampiamente commentata su Altalex
In questo caso la Cassazione ha confermato il principio secondo il quale, l’omessa informazione relativa ad un intervento chirurgico, che cagiona un danno alla salute, anche se non viene dimostrata la responsabilità medica, può comportare la indennizzabilità a seguito della violazione del diritto all’autodeterminazione, a condizione che il paziente riesca a provare che, una volta in possesso dell’informazione, avrebbe negato il consenso all’intervento.
Il caso riguarda un paziente sottoposto a intervento chirurgico di sostituzione delle valvole cardiache naturali, con protesi meccaniche che avevano evidenziato gravi difetti di funzionamento.
Sia in primo che in secondo grado erano state rigettate dai Giudici le richieste risarcitorie degli eredi, che avevano quindi fatto ricorso alla Cassazione evidenziando come, la mancata informazione, avesse riguardato proprio il tipo di valvole impiantate, e ribadendo che se il paziente fosse stato correttamente informato, avrebbe potuto valutare se dare il proprio assenso all’intervento chirurgico, o eventualmente rivolgersi ad altra struttura sanitaria.
La Corte d’Appello aveva invece espresso una valutazione in ordine alla tipologia di consenso informato che, secondo i Giudici, non poteva essere applicato al tipo di valvola da impiantare in quanto, il paziente, difficilmente avrebbe rifiutato di prestare il consenso alla loro utilizzazione.
Gli eredi sostenevano invece che i sanitari avrebbero dovuto fornire le informazioni necessarie per assicurare il diritto del loro congiunto all’autodeterminazione; in particolare avrebbero dovuto informarlo circa le dovute riserve sulla valvola meccanica di nuova generazione, mai utilizzata da quella struttura ospedaliera, consentendo al paziente di valutare rischi e benefici dell’intervento, nonché le diverse proposte terapeutiche presso altre strutture sanitarie.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dei familiari del paziente ritenendolo infondato.
In sostanza, in caso di omesso consenso informato, solo con la prova del rifiuto da parte del paziente di sottoporsi all’intervento, si fornisce la prova che nel caso le informazioni fornite dal medico fossero state complete ed esaustive, avrebbe evitato il verificarsi dell’evento (l’intervento chirurgico). Vuoi approfondire i contenuti di questo articolo dedicato a responsabilità medica e consenso informato? Contattaci.