Polizza infortuni: ci sono parti anatomiche del corpo che sono indispensabili per l’esercizio di una professione, soprattutto nelle professioni mediche: sono adeguatamente assicurate?
Vi sono clausole nei contratti di assicurazione, poco note, che possono riservare spiacevoli sorprese all’atto della liquidazione di un sinistro.
Mi riferisco, per esempio, alla clausola di una polizza infortuni che definisce la invalidità permanente da infortunio, che così recita: “è considerata invalidità permanente, la perdita definitiva, in misura totale o parziale, della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo“.
Ciò su cui vorrei attirare la tua attenzione è il termine “capacità generica” riferito alla capacità dell’assicurato di svolgere un “qualsiasi lavoro proficuo”. Un lavoro che generi un reddito e non necessariamente un reddito identico a quello percepito dall’assicurato prima dell’infortunio.
La percentuale di invalidità permanente non viene quindi calcolata in ragione dell’attività svolta dall’assicurato ed alle conseguenze che la menomazione avrà sulla sua attività professionale e sulla sua capacità di produrre reddito, ma della sua capacità generica a svolgere una qualunque professione.
Il ragionamento delle compagnie è il seguente: mi importa poco se la tua menomazione ti impedisce, in misura totale, di continuare a svolgere la tua professione, io compagnia valuto la menomazione (l’invalidità permanente) con una tabella standard, a prescindere dall’incidenza economica della menomazione stessa.
L’indennizzo che la compagnia andrà a pagare all’assicurato con un polizza infortuni, sarà quindi riferito al “danno biologico” e non al “danno patrimoniale”.
Il “danno biologico” consiste nella lesione permanente e/o temporanea dell’integrità psico-fisica della persona e lede un diritto costituzionalmente garantito, quello all’integrità e alla salute della persona.
Per dirla in modo più semplice a parità di lesione, di carico familiare e di età anagrafica, poco importa la posizione sociale, il reddito o qualunque altro elemento distintivo: l’indennizzo sarà calcolato indifferentemente per il pensionato o per il presidente di una multinazionale.
Il “danno patrimoniale” consiste sia in una diminuzione del patrimonio (c.d. danno emergente, cioè la perdita economica immediata) e sia nel mancato guadagno determinato dal fatto dannoso (c.d. lucro cessante, cioè la perdita economica futura).
Il presidente della multinazionale, ma anche il pensionato, avranno diritto ad un indennizzo in rapporto al mancato guadagno che la lesione subita, procurerà loro. Ovviamente sarà un danno patrimoniale tutto da dimostrare in sede di giudizio e, con tutta probabilità, sensibilmente diverso.
Se facciamo mente locale ci rendiamo conto di quante siano le professioni che abbisognano, per il loro svolgimento, di una specifica parte del nostro corpo.
Per fare un esempio, un giocatore professionista di calcio al quale a seguito di un infortunio venisse amputato un piede, ai fini della polizza infortuni avrebbe una invalidità permanente (e quindi un indennizzo) pari al 40% del capitale assicurato mentre, ai fini della sua professione, sarebbe comunque da considerare invalido al 100%.
Allo stesso modo, se un pianista a seguito di un infortunio perdesse l’uso anatomico o funzionale di indice e medio della mano destra, si vedrebbe riconosciuto un indennizzo da invalidità permanente pari al 22% del capitale assicurato, ma ai fini della sua professione l’invalidità sarebbe totale.
Stesso discorso vale, per esempio, per un medico chirurgo o un odontoiatra.
La semplice perdita (anatomica o funzionale) di un pollice, dito opponibile che conferisce alla nostra specie la capacità chiamata “presa di precisione”, e indispensabile per impugnare un bisturi, una pinza emostatica, o un trapano, comporterebbe un indennizzo pari al 18% del capitale assicurato, a fronte della impossibilità di continuare ad esercitare la professione di medico chirurgo o odontoiatra.
All’atto della stipula di una polizza infortuni, è quindi opportuno fare un’attenta valutazione dei meccanismi sottostanti la liquidazione del capitale relativo alla invalidità permanente.
Quasi tutte le compagnie hanno, tra le condizioni di assicurazione delle polizze infortuni, una clausola che, se richiamata in polizza e pagando il relativo sovrapprezzo, modifica le percentuali di indennizzo relative alla perdita anatomica o funzionale degli arti superiori.
Per rimanere sull’esempio della perdita anatomica o funzionale del pollice, questa clausola prevede un indennizzo pari all’80% del capitale assicurato (contro il 18% della tabella standard) mentre invece, la perdita della mano sarebbe valutata al 100% (e non al 60% come nella tabella standard). Vuoi approfondire il contenuto di questo articolo? Contattaci.