Il responsabile per danni causati durante uno scavo, o i responsabili, non sono così chiaramente definibili, come dimostrano due diversi casi su cui riflettere.
È all’ordine del giorno che una impresa edile, ancorché di piccole dimensioni, durante l’utilizzo di mini-escavatore o di un martello pneumatico, possa eseguire un piccolo scavo per la posa di una tubazione o di un cavo
Nella convinzione comune, questa tipologia di danni ricade in termini di risarcimento totalmente sull’impresa edile; ma non è sempre così.
Una impresa edile esegue un piccolo scavo con un miniscavatore per la posa di una linea elettrica, e durante lo scavo inavvertitamente trancia un cavo in fibra ottica.
L’intervento della società proprietaria del cavo è pressoché immediato e il danno viene prontamente riparato.
Da lì a qualche settimana l’impresa edile riceve una formale richiesta di indennizzo
Decide, solo in quel momento, di inoltrare la denuncia di sinistro alla propria compagnia di assicurazione la quale, altro non può fare, se non prendere atto dell’avvenuto evento, senza poter eseguire né una perizia dei danni, né un accertamento su cause e responsabilità.
Passano alcuni mesi e il titolare dell’impresa edile riceve un atto di citazione che gli intima il risarcimento del danno, ammontante ad alcune migliaia di euro.
Alla prima udienza si costituisce in giudizio è chiama in causa il terzo: la sua compagnia di assicurazioni.
All’udienza successiva, la compagnia assicuratrice si costituisce in giudizio per contestare ogni responsabilità in capo al proprio assicurato, sottoponendo al giudice alcune prove a sostegno di questa tesi.
In primo luogo, una ricerca fatta presso gli uffici tecnici comunali che indicasse la presenza di condutture o cavi sotterranei, restituiva esito negativo, facendo così presumere che nel tratto soggetto a scavo non vi fosse presenza né di tubi, né di cavi di alcun genere.
In secondo luogo la trincea in cui erano stati posati i cavi in fibra ottica era costituita da una semplice canalina cementizia, che aveva una profondità media di 50 cm dal piano stradale; veniva anche riscontrata l’inesistenza del nastro di segnalazione dei cavi, di colore giallo, che viene posato a circa 30 cm di profondità dal piano stradale per segnalare la presenza sotterranea di cavi.
Già di per sé questi tre elementi sarebbero stati sufficienti, alla compagnia di assicurazione, per respingere ogni richiesta risarcitoria, ma a ciò va aggiunto un cavillo di tipo giuridico, per nulla secondario, che ha rafforzato ulteriormente la posizione della compagnia assicuratrice indebolendo, di contro, la posizione del danneggiato.
L’atto di citazione spiccato nei confronti dell’impresa edile NON indicava a quale titolo oggettivo di responsabilità, l’impresa edile era chiamata a rispondere dei danni causati: se ha sensi dell’articolo 2050 del codice civile per attività pericolosa oppure, a titolo ordinario, a sensi dell’articolo 2043 del codice civile per illecito colposo.
La differenza non è da poco perché nel primo caso – attività pericolosa – l’impresa edile, per evitare ogni addebito di responsabilità, avrebbe dovuto provare di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il verificarsi del danno. Posto che il primo scoglio da superare per il danneggiato, sarebbe stato comunque provare che, uno scavo eseguito con un mini-scavatore, fosse configurabile come attività pericolosa.
Nel secondo caso – illecito colposo – spettava al danneggiato dimostrare la responsabilità dell’impresa edile. E tale prova non può essere fornita unicamente dalla sola constatazione del danno subito.
Il danno é quindi finito senza seguito, la compagnia non ha dovuto pagare alcunché, ma l’impresa edile, se le cose fossero andate diversamente, avrebbe corso alcuni rischi
In primo luogo perché la denuncia di sinistro non è stata inoltrata immediatamente dopo la causazione del danno, ma esclusivamente dopo aver ricevuto la richiesta di risarcimento.
In seconda battuta perché se la compagnia fosse stata costretta a pagare a causa della impossibilità di raccogliere e produrre prove a discolpa dell’attività dell’impresa edile, avrebbe potuto imputare l’intero costo di danno all’assicurato in quanto questi, con il suo comportamento negligente, aveva violato una norma contrattuale che impone l’inoltro della denuncia di sinistro entro 3 giorni dall’accadimento del fatto.
Sempre a proposito di responsabilità dell’esecutore di uno scavo, la Corte di Cassazione, in più di una sentenza, da diversi anni a questa parte, riconosce possa esistere una colpa anche il capo al committente dei lavori.
Perché esista tale responsabilità occorre che si verifichi anche una sola delle seguenti situazioni:
Se sei un piccolo impresario edile, può capitarti di procurare un danno a terzi.
La prima cosa da fare, nell’immediatezza del sinistro, è avvisare il proprio assicuratore.
La tempestività di intervento del perito, la raccolta di prove da parte dell’accertatore, le indagini svolte subito dopo il fatto, sono elementi indispensabili per permettere alla compagnia di gestire correttamente il sinistro.
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2 commenti. Nuovo commento
Molto Utile e chiaro
Grazie
Grazie mille Rita Maria, spero di averla ancora tra i nostri lettori e che i nostri articoli continuino a suscitare il suo interesse. A presto. Giancarlo Guidolin