Ci sono notizie che quando le leggi rimani basito tanto appaiono incredibili; è di qualche tempo fa una notizia concernente la diffusione, in Europa, delle polizze danni da inattività dell’azienda. Nel nostro continente, il 90% delle aziende possiede una polizza per danni indiretti; in Italia la percentuale è notevolmente al di sotto del 10%.
Perché questa abissale differenza?
Perché, nel nostro Paese, le compagnie di assicurazione hanno introdotto questo tipo di copertura assicurativa con molti anni di ritardo: basti pensare che la garanzia loss of profit di cui parleremo più avanti, nata in Inghilterra nel 1889, ha fatto la sua comparsa in Italia solo nel 1994. Poca roba… solo 105 anni dopo. E in verità, anche ai giorni nostri, è una copertura assicurativa poco gradita alle compagnie e ancor meno proposta dai loro agenti.
E pensare che, per tipologia di territorio, per il dissesto geologico che stringe in una morsa la maggior parte dei comuni italiani, è proprio del danno indiretto, del fermo di una attività produttiva o commerciale, che gli imprenditori nazionali dovrebbero avere maggior timore.
Ma cos’è esattamente il danno indiretto e quanto pesa nell’economia di un’azienda?
Sempre secondo lo stesso studio a fronte di 1.000 euro di danno diretto, ammonta a ben 2.470 euro quello indiretto.
Questo non è un dato sparato a caso per fare del sensazionalismo, ma è semplicemente un’analisi dei sinistri liquidati in un dato periodo di tempo: quindi, il danno indiretto o danno da interruzione d’attività, pesa 2,5 volte il danno diretto.
Catastrofi naturali, attacchi informatici, un incendio possono causare un’interruzione di attività non solo in una singola impresa, ma colpire un intero settore o un insieme di infrastrutture territoriali.
Possono mettere in ginocchio un’azienda che non riesce a consegnare i suoi prodotti al cliente finale, o che non riesce ad approvvigionarsi; possono essere danni ingenti se conseguenti ad un sinistro che colpisca un macchinario o un impianto essenziale per i cicli produttivi (pensiamo ad esempio ad un fulmine che colpisca la cabina elettrica di trasformazione)
Danni da interruzione di attività: primi nella classifica degli esborsi
Nella classifica mondiale dei maggiori esborsi per le compagnie di assicurazione, al primo posto troviamo l’interruzione dell’attività, al secondo le calamità naturali e al terzo gli incendi / esplosioni.
Nel nostro Paese, le poche polizze che contemplano al loro interno una garanzia di danno da interruzione di attività, oltre ad essere poche, prevedono formulazioni che, pur garantendo un indennizzo, non risolvono certamente il problema legato un forzato periodo, magari lungo, di inattività.
Qualche anno fa, nell’area dei mobilieri canturini, in un fabbricato adibito a deposito di mobili di pregio che venivano prodotti da terzi, a seguito di un evento naturale, e del danneggiamento delle pompe di espulsione dell’acqua, il magazzino venne invaso da circa 25 cm di acqua e fango. La polizza incendio, che prevedeva l’estensione ad inondazioni, alluvioni ed allagamenti, indennizzò tutti i mobili danneggiati per un ammontare di 280.000 euro. Non indennizzò invece la penale di 100.000 euro che l’imprenditore dovette pagare per effetto della mancata consegna dei mobili al committente.
La prima tipologia di copertura da danno indiretto è comparsa qualche centinaio di anni fa (a metà del 1700).
Forma “percentuale”
Si tratta di una clausola che prevede una indennità aggiuntiva in virtù della quale, l’assicuratore, si impegna a riconoscere un indennizzo percentuale sul danno liquidato.
Tale tipologia di copertura, pur garantendo una semplicità di calcolo e velocità nel processo di indennizzo, costituisce però un fattore penalizzante nei confronti dell’assicurato nel momento in cui, a fronte di un indennizzo modesto, il fermo di attività si prolunghi nel tempo per effetto di ritardi nel ripristino del danno; o nel caso in cui, la mancata consegna della merce, sia causa di penali o perdite di mercato.
Forma “diaria”
Una seconda forma di danno indiretto è quella a Diaria, che prevede il rimborso di una determinata somma fissa, per ogni giorno di mancata attività. La clausola può essere però sibillina perché, in alcuni casi, si parla di inattività totale, e se anche un piccolo reparto rimane produttivo la clausola è inoperativa.
Forma “prezzo di vendita”
Vi è poi una terza forma detta Selling Price (prezzo di vendita) che, in caso di sinistro, indennizza il prezzo di vendita del bene e non il costo di realizzo. Il vantaggio sta nel fatto che all’interno del prezzo di vendita sono compresi, oltre i costi di produzione, anche la quota di tutti i costi aziendali e l’utile. Però questo tipo di copertura a ragion d’essere esclusivamente per i depositi commerciali in quanto ne rimarrebbero esclusi i macchinari di produzione e gli impianti in genere.
Forma “margine di contribuzione”
La più complessa da gestire è la formula Loss of Profit (o margine di contribuzione) ma è la sola che può garantire la sopravvivenza dell’azienda. Questa polizza presta la copertura per le perdite di profitto lordo dovuta ad interruzione del volume d’affari e all’aumento dei costi di esercizio che si verificano durante un determinato periodo di tempo, individuabile con il tempo intercorrente tra la data del sinistro, e l’azzeramento degli effetti che il sinistro ha sull’andamento dell’azienda. Indennizza l’utile netto che l’accadimento del sinistro ha impedito all’azienda di conseguire, le spese fisse che continuano comunque a generarsi in azienda anche dopo che si è verificato il sinistro, e l’aumento dei costi del lavoro dovuti, per esempio, allo spostamento presso terzi di alcune attività.
Danni da inattività dell’azienda: conclusioni
Che si tratti di una polizza incendio, furto, R.C., cyber o inquinamento, non esiste una tipologia di danno che non possa generare un danno da interruzione di attività, a te stesso o a terzi.
Esserne consapevole, fare una attenta analisi dei rischi e valutare le opzioni offerte dal mercato è una opportunità. Perché rinunciarvi?
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