Attenzione alla formulazione della clausola che regolamenta le spese legali: potrebbe essere un pericoloso trabocchetto.
Nelle polizze di responsabilità civile verso terzi, per espressa previsione dell’articolo 1917 del codice civile, le spese legali sono a carico della compagnia nel limite di un quarto del massimale assicurato.
Innanzitutto una buona notizia: il massimale destinato alle spese legali non fa parte del danno e, quindi, non è compreso nel massimale, ma è in aumento allo stesso: hai comperato una polizza RCT con un massimale di 500.000 € ed hai una somma aggiuntiva di 125.000 € da destinare a spese legali.
Già questa prima notizia dovrebbe indurti ad una riflessione: scegliere di stipulare una polizza di responsabilità civile con un massimale molto basso, vuol dire avere a disposizione una cifra forse insufficiente da destinare al rimborso delle spese legali.
Vi è un errata convinzione, molto diffusa, che le spese legali siano una parte, tutto sommato irrilevante, rispetto alle somme destinate ad indennizzare un danno.
Chi frequenta questa professione da un po’ di anni, sa benissimo che le spese legali per affrontare tutti i gradi di giudizio – per non parlare poi dei procedimenti penali – possono arrivare anche a qualche centinaio di migliaia di euro.
Ma torniamo alla nostra polizza R.C. e ai contenuti del terzo comma dell’articolo 1917 del codice civile, che recita: “Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato, sono a carico dell’assicuratore nel limite di un quarto della somma assicurata. Tuttavia nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore è assicurato in proporzione al rispettivo interesse“
Beh, non proprio.
Il codice civile, nel definire la parte di spese a carico della compagnia (un importo pari ad un quarto del massimale), fa riferimento al danno liquidato: cioè a una somma certa, frutto di una sentenza passata in giudicato, che definisce quale sia il giusto indennizzo da riconoscere al danneggiato.
È sull’indennizzo quindi che dovrebbe essere calcolato, secondo il codice civile, il massimale da rendere disponibile per il ristoro delle spese legali.
Poiché l’articolo 1917 è uno degli articoli del codice civile che può essere derogato, con espressa previsione scritta e sottoscritta dalle parti, in alcuni contratti di Responsabilità Civile, possiamo trovare questo principio modificato in modo sostanziale (e mai a favore dell’assicurato… per quanto ne sappiamo).
Più frequentemente queste modifiche le abbiamo viste all’interno delle polizze D&O e quelle di RC Professionale, ma si potrebbero trovare anche in una polizza R.C. di un’azienda o addirittura in una polizza del capofamiglia.
Una rivista di tecnica assicurativa, Assinews, qualche mese fa ha riportato il caso di una interpretazione restrittiva dell’articolo 1917 del codice civile inserita in una polizza D&O di una azienda.
La clausola riportata nel contratto, così recitava: “nel caso in cui una qualsiasi richiesta di risarcimento coinvolga sia fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedono il massimale,) le spese di difesa, i risarcimenti di danno e i costi comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione, saranno ripartiti in modo equo e corretto fra Assicurato e Assicuratore, in proporzione ai rispettivi interessi“.
Comprendi la sottile ma drammatica differenza?
Qui non si parla di danno accertato ma di richiesta di risarcimento; e non si fa riferimento solo a fattispecie di danni coperti ma anche a danni non coperti.
Nel caso “reale” illustrato dalla rivista Assinews, a fronte di una polizza con un massimale di 1 milione di euro, la richiesta risarcitoria è stata di 14 milioni di euro
Parte della richiesta verrà sicuramente rigettata dal Giudice competente, perché trattasi di una richiesta pretestuosa e fuori da ogni realtà; perché fa riferimento ad un preteso risarcimento che non trova alcun fondamento giuridico.
Ma la ripartizione delle spese tra assicurato e assicuratore, non prenderà in considerazione l’importo liquidato in rapporto al massimale assicurato, ma partirà dal danno richiesto e applicherà un calcolo proporzionale sicuramente e ampiamente sfavorevole all’assicurato.
Questo significa che, in virtù della clausola sopra riportata, la compagnia sarà tenuta a pagare un quattordicesimo delle spese legali complessive (in proporzione al proprio interesse) e che i restanti tredici quattordicesimi, rimarranno a carico dell’assicurato.
Quello illustrato è certamente un caso estremo e difficilmente ripetibile, però è un caso reale.
A questo punto ti starai chiedendo quali potrebbero essere i rimedi.
In primo luogo affidarsi ad un consulente indipendente per la gestione dei rischi, avendo così accesso ai prodotti più innovativi e completi offerti dal mercato.
Il consulente assicurativo indipendente esercita professionalmente un’attività di intermediazione, che mette in relazione i propri clienti con le compagnie assicurative, alle quali non è legato da alcun rapporto. Questa libertà permette al broker di confrontare e scegliere le soluzioni assicurative più adatte al cliente, sia in termini economici, sia in termini di coperture offerte.
Ed un bravo consulente assicurativo non potrà non consigliarti la stipula di una polizza di tutela legale, con un massimale adeguato, che intervenga in alternativa o in aggiunta alle somme messe a disposizione della compagnia che assicura la responsabilità civile, qualora fosse necessario. Hai trovato i contenuti di questo articolo di tuo interesse e vuoi approfondire alcuni aspetti? Contattaci.