Infortuni sul lavoro: non tutti gli indennizzi a cui il lavoratore ha diritto sono a carico dell’Inail.
Il 2020, dal punto di vista degli infortuni sul lavoro, è stato un anno anomalo a causa del minor numero di ore lavorate. Gli infortuni sul lavoro, nei primi otto mesi dell’anno, sono diminuiti del 22,70% rispetto al pari periodo dell’anno precedente; sono invece cresciuti del 20,10% gli infortuni con esito mortale, ma tale preoccupante aumento è quasi totalmente ascrivibile agli operatori del campo sanitario e dell’assistenza sociale.
Nel 2019 sono stati 641.638 gli infortuni denunciati all’Inail dei quali 1.089 con esito mortale: numeri stabili rispetto all’anno precedente.
Gli infortuni sul lavoro sono indennizzati dall’Inail, come meglio precisato nella “Guida alle prestazioni” pubblicata dall’Istituto
Sulla base del principio di “automaticità delle prestazioni” l’Istituto eroga le prestazioni economiche, sanitarie e integrative previste dalla legge, anche se il datore di lavoro non ha versato regolarmente le relative contribuzioni.
Gli eventi assicurati sono:
Queste le prestazioni erogate dall’Istituto:
La riforma del 2000 ha introdotto un sistema di determinazione del risarcimento suddiviso in due componenti danno biologico e danno patrimoniale.
Il danno biologico, cioè la menomazione psicofisica, è risarcito sulla base di valori stabiliti per legge (tabelle di indennizzo) senza alcun riferimento alla retribuzione del soggetto, ma solo al grado di invalidità accertato.
Il danno patrimoniale è indennizzato invece con riferimento a una percentuale dell’ultima retribuzione effettiva.
Quando si verifica un incidente sul lavoro possono presentarsi due diverse situazioni.
Il datore di lavoro non è responsabile perché ha rispettato tutte le norme sulla sicurezza e quindi l’infortunio è avvenuto o per fatalità o per colpa del lavoratore stesso.
Se invece l’infortunio è avvenuto per colpa o responsabilità del datore di lavoro o di un altro dipendente, l’infortunato potrà ottenere, oltre all’indennizzo Inail, il risarcimento di tutti i danni subiti: cioè tutti quei danni che non vengono indennizzati dall’Inail ma ai quali l’infortunato ha diritto perché previsti dal codice civile o dalla giurisprudenza (ad esempio: il danno morale, il danno esistenziale, il danno da vita di relazione), secondo parametri e criteri adottati in ambito civilistico.
Anche in questo caso si presentano due diverse situazioni.
Se il datore di lavoro non è responsabile e l’Inail ha pagato, il lavoratore è stato indennizzato e la partita è chiusa.
Se invece l’infortunio è avvenuto per colpa o responsabilità del datore di lavoro o di un altro dipendente, per tutto ciò che l’Istituto ha sborsato (o dovrà pagare in futuro) l’Inail eserciterà rivalsa nei confronti del datore di lavoro.
Ma in questo secondo caso il datore di lavoro potrà essere chiamato a risarcire tutto ciò che l’Istituto non ha indennizzato: ad esempio, il danno biologico temporaneo, quello permanente non indennizzato dall’Inail, il danno morale, il danno esistenziale, etc., che al lavoratore competono per norme civilistiche e giurisprudenza consolidata.
Una buona polizza di Responsabilità Civile con un massimale adeguato è il solo strumento per mettere al riparo il patrimonio aziendale dalle richieste del lavoratore o dei suoi eredi.
Ma il rischio di vedersi presentare un conto salato non finisce con le richieste del lavoratore rimasto infortunato: l’Inail, una volta indennizzato il lavoratore, ha il diritto di rivalersi sull’azienda nel caso (ahinoi molto frequente) che si evidenzi una responsabilità del datore di lavoro.
La responsabilità in capo al datore di lavoro può derivare dalla inadeguatezza dei mezzi di protezione (pensiamo ad esempio ad un lavoratore che si infortuna sotto una trancia perché i mezzi di protezione sono inadeguati o sono stati rimossi) o alla caduta da un tetto per mancanza di linea salvavita o di altre protezioni anticaduta.
Per fare un esempio citeremo il caso reale, occorso una decina di anni fa, ad una azienda florovivaistica assicurata con noi.
L’Inail, dopo aver pagato tutte le spese inerenti al ricovero, agli interventi chirurgici, alle giornate di assenza dal lavoro e quantificato la grave invalidità permanente che, sotto forma di pensione mensile, avrebbe dovuto corrispondere al lavoratore, avviò una azione di rivalsa nei confronti dell’azienda con il fine di ottenere l’integrale rimborso di quanto pagato e ancora da pagare a titolo di pensione. Ciò in forza di una sentenza di condanna penale del datore di lavoro che, pur avendo fornito al lavoratore tutti i mezzi di protezione individuale, venne riconosciuto responsabile per “carenza di formazione”.
Ma una buona polizza di Responsabilità Civile, con un massimale elevato, tenne indenne l’azienda da tutte le somme che avrebbe dovuto sborsare: sia quelle provenienti dalla richiesta dell’Inail, che quelle avanzate dal lavoratore.
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